Accusato di perseguitare la ex: prosciolto
Secondo la Procura l’aveva pedinata e spiata. Il giudice: «La presunta vittima si è contraddetta»
TERAMO. Un cinquantenne teramano era accusato di stalking alla ex perché secondo la Procura (che per lui aveva chiesto il rinvio a giudizio) l’avrebbe pedinata in macchina, avrebbe fatto degli appostamenti vicino alla sua abitazione oltre che per averle inviato numerosi messaggi su Whatsapp: nei suoi confronti il giudice per le udienze preliminari Lorenzo Prudenzano ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. L’uomo, che ha sempre respinto ogni accusa, era assistito dall’avvocato Eugenio Galassi. Il fascicolo era del sostituto procuratore Greta Aloisi.
La donna aveva presentato denuncia nei confronti dell’uomo accusandolo di vari episodi di atti persecutori, ma secondo il giudice, così si legge nel provvedimento, «gli elementi di prova acquisiti non consentono di formulare ragionevole previsione di condanna a carico dell’imputato».
Chiarisce il giudice nella motivazione: «Le dichiarazioni della parte offesa, principale elemento di prova a carico dell’imputato, scontano una certa genericità nella descrizione dei pregressi rapporti con l’imputato e sono affette da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca poiché non costanti e contrastanti con le dichiarazioni rese da persona del tutto disinteressata dall’esito del procedimento penale». Il riferimento è alle dichiarazione di una testimone di uno degli episodi denunciati dalla parte offesa.(d.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA .
La donna aveva presentato denuncia nei confronti dell’uomo accusandolo di vari episodi di atti persecutori, ma secondo il giudice, così si legge nel provvedimento, «gli elementi di prova acquisiti non consentono di formulare ragionevole previsione di condanna a carico dell’imputato».
Chiarisce il giudice nella motivazione: «Le dichiarazioni della parte offesa, principale elemento di prova a carico dell’imputato, scontano una certa genericità nella descrizione dei pregressi rapporti con l’imputato e sono affette da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca poiché non costanti e contrastanti con le dichiarazioni rese da persona del tutto disinteressata dall’esito del procedimento penale». Il riferimento è alle dichiarazione di una testimone di uno degli episodi denunciati dalla parte offesa.(d.p.)
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